Che cosa è l’adozione?
È il provvedimento con il quale il Tribunale per i Minorenni tronca definitivamente il vincolo tra il minore e la sua famiglia di origine e ne costituisce uno nuovo con i genitori adottivi.
È possibile adottare un maggiorenne?
Sì. Le condizioni di adottabilità e le sue conseguenze sono riportate nell’ultima parte di questo capitolo.
Quando il minore è dichiarato adottabile?
Lo dichiara il Tribunale per i Minorenni quando il minore è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, fratelli maggiori) a meno che la privazione sia temporanea e dovuta ad impedimenti di forza maggiore.
Come si svolge il procedimento di adottabilità?
Il Tribunale per i Minorenni, di propria iniziativa oppure su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, convoca e ascolta genitori e parenti, compie accertamenti sull’ambiente in cui vive il bambino e sulle sue condizioni. Può pronunciare provvedimenti d’urgenza, disporre l’allontanamento del minore da casa, sospendere i suoi rapporti con i genitori e nominare un tutore. Se verifica lo stato di abbandono, il Tribunale dichiara l’adottabilità del minore.
I genitori, durante questo procedimento, hanno bisogno di un avvocato?
Non è necessario, ma è consigliabile, perché sono in gioco questioni molto delicate. Chi non può permettersi un avvocato può chiedere l’assistenza gratuita (vedere capitolo Accesso alla giustizia e assistenza legale).
Quali diritti hanno i genitori naturali che non hanno riconosciuto il figlio, quando quest’ultimo viene dichiarato adottabile?
Hanno diritto ad una breve sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento e, successivamente, possono intervenire a tutti gli effetti.
Se il genitore non ha compiuto 16 anni e quindi non può riconoscere il figlio che cosa succede?
Il Tribunale rinvia il procedimento di adozione fino a che il genitore non abbia compiuto 16 anni.
In che modo si cerca di modificare la situazione familiare del minore, che è alla base del suo stato di abbandono, per evitare che sia dichiarato adottabile?
Il servizio sociale locale ha il compito di intervenire in sostegno della famiglia, per aiutarla a superare le cause di forza maggiore che impediscono l’assistenza al minore. Inoltre il Tribunale può stabilire le regole di comportamento alle quali i genitori o i parenti dovranno attenersi nei confronti del minore. Sia il rifiuto ingiustificato delle misure di sostegno offerte dal servizio sociale, sia il mancato rispetto delle prescrizioni del Tribunale, influiscono negativamente sulla valutazione della famiglia d’origine.
Quali requisiti occorrono per adottare un minore?
Possono aspirare all’adozione i coniugi sposati da almeno 3 anni e non separati neanche di fatto.
Essi devono possedere la capacità, l’attitudine e la disponibilità ad allevare, educare e istruire i minori che intendono adottare e devono avere i mezzi economici sufficienti per mantenerli.
Esistono anche limiti di età?
Sì, tra chi vuole adottare e l’adottato deve esserci una differenza di età contenuta fra un minimo di 18 anni e un massimo di 40; di conseguenza la richiesta può essere avanzata da coniugi che abbiano un’età compresa tra i 19 e i 57 anni. Il limite massimo viene applicato con una certa elasticità, tenuto conto dell’interesse del minore da adottare.
A chi si presenta la domanda di adozione?
A un Tribunale per i Minorenni o a più di uno, dandone comunicazione. La domanda non accolta entro 2 anni perde efficacia, ma può essere ripresentata.
In che modo il Tribunale accerta l’idoneità della famiglia adottante?
Il Tribunale, avvalendosi del servizio sociale locale, dispone indagini sulla coppia sotto ogni profilo (condizioni personali, economiche, salute, ambiente, ecc.) e in particolare sui motivi che la spingono ad adottare.
Come avviene l’abbinamento tra famiglia e minore?
Il Tribunale sceglie tra le coppie quella ritenuta più adatta ad accogliere il minore da dare in adozione.
Se la domanda di adozione viene accolta, che cosa avviene?
Il minore viene dato alla famiglia in affidamento preadottivo.
Che cosa è l’affidamento preadottivo?
È un primo periodo di inserimento del minore nella famiglia prescelta, per verificare se l’adozione può avere esito positivo.
Quanto può durare?
Un anno, ma può essere prorogato poi di un altro anno o revocato se sorgono gravi difficoltà di convivenza.
Quando diventa definitiva l’adozione?
Al termine del periodo preadottivo, con dichiarazione del Tribunale.
Se durante il periodo di preadozione i due coniugi si separano o uno dei due muore o diventa incapace, il procedimento di adozione continua?
Sì.
La volontà del minore adottato, dopo il periodo di preadozione, influisce sulla decisione definitiva del Tribunale?
Sì. Prima di pronunciare l’adozione, il Tribunale accerta la volontà del minore riguardo all’adozione definitiva, attribuendo ad essa un peso crescente in relazione alla sua età, fino a chiedere il suo consenso se ha compiuto i 14 anni.
Quali sono le conseguenze dell’adozione per il figlio adottato?
Il figlio adottato diventa figlio legittimo dei genitori adottivi, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e ne assume il cognome.
Tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia di origine cessano, tranne gli impedimenti al matrimonio per vincoli di parentela.
Che cosa succede a chi viola le norme sull’adozione?
La violazione è soggetta a sanzioni penali. In particolare, costituisce reato l’affidamento definitivo del minore a terze persone, l’espatrio non autorizzato di un minore a scopo di adozione all’estero, il commercio di minori e l’intermediazione a scopo di affidamento definitivo a terzi.
Un coniuge, sposando una persona che ha un figlio minore, può adottare quest’ultimo?
Sì, purché realizzi l’interesse del minore.
Un minore orfano di entrambi i genitori può essere adottato dai parenti?
Sì, con l’adozione particolare.
Ci sono altri casi di adozione particolare?
Un minore orfano di tutti e due i genitori può essere adottato da persone legate a lui da intensi legami esistenti da tempo.
Quali sono i requisiti per l’adozione nei casi particolari?
Una differenza di età di almeno 18 anni, mentre non vi sono limiti massimi di età. L’adozione in questo caso è consentita anche a persone non coniugate.
Si può adottare un minore straniero?
Sì. L’adozione internazionale è permessa alle stesse condizioni dell’adozione di minori italiani.
Quale è il primo atto da fare?
La coppia aspirante all’adozione di un minore straniero deve presentare domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza e chiedere la dichiarazione di idoneità. La valutazione dell’idoneità è compiuta con particolare attenzione all’attitudine della coppia ad accogliere un minore straniero.
Una volta ottenuta l’idoneità dal Tribunale per i Minorenni, quale è la procedura per l’adozione internazionale?
La coppia dichiarata idonea deve ottenere, dalla competente autorità del Paese di appartenenza del minore, un provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione. Il Consolato italiano del luogo controlla la legittimità del provvedimento. A questo punto il minore straniero può entrare in Italia. Il procedimento prosegue dinanzi al Tribunale per i Minorenni per concludersi con l’adozione, dopo un periodo di affidamento preadottivo.
Che cosa occorre fare se nel Paese di origine del minore non è possibile ottenere un provvedimento di adozione o di affidamento?
I coniugi possono chiedere al Ministero degli Esteri l’autorizzazione per l’ingresso del minore in Italia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo di adozione, concessa dall’autorità del Paese di origine. Una volta che il minore è in Italia, il Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento preadottivo.
Chi si occupa del reperimento del minore straniero e delle pratiche nel paese di origine?
I coniugi direttamente o gli Enti o organismi autorizzati.
Quali sono gli effetti dell’adozione per il minore straniero?
Diventa figlio legittimo dei genitori adottivi, ne assume il cognome e acquista la cittadinanza italiana.
Se il periodo di affidamento preadottivo non ha buon esito, il minore straniero viene rimpatriato?
No. Dal momento dell’ingresso in Italia si applica al minore la legge italiana. È considerato, pertanto, in stato di abbandono e dato in adozione a un’altra famiglia.
Che cosa accade nell’ipotesi di ingresso irregolare di minori stranieri in Italia?
I minori sono respinti alla frontiera e rimpatriati a spese di chi ha cercato di introdurli clandestinamente in Italia. Ogni ingresso di stranieri minori di 14 anni che appaia sospetto è segnalato al Tribunale per i Minorenni.
Quali sono le responsabilità di chi introduce o accoglie illegalmente un minore straniero in Italia?
Commette reato sia chi introduce il minore a scopo di lucro, perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani, sia chi lo accoglie in affidamento definitivo. Le persone condannate per tali reati non possono più avere minori in affidamento o in adozione.
Quando e come è possibile l’adozione di maggiorenni?
L’adozione di maggiorenni, detta anche ordinaria, è permessa a persone singole o a coniugi che abbiano compiuto 35 anni ed abbiano almeno 18 anni più dell’adottando.
La competenza è del Tribunale Civile che verifica se vi è il consenso di entrambe le parti e se l’adozione conviene all’adottando. Per il procedimento è necessaria l’assistenza legale.
Quali sono gli effetti dell’adozione di un maggiorenne?
Il figlio adottivo è equiparato ai figli legittimi, anche ai fini della successione e aggiunge al proprio cognome quello del genitore adottante.
Conserva però il vincolo con la famiglia di origine con tutti i conseguenti diritti e doveri.
L'ADOZIONE NAZIONALE
I coniugi che intendono adottare un minore debbono presentare domanda al Tribunale per i minorenni: per l'adozione di un minore italiano, tale domanda può essere proposta indifferentemente ad un qualsiasi tribunale minorile ed anche, contemporaneamente, a più tribunali (art. 22 L. 184/1983).
La domanda ha la validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge.
La domanda deve essere corredata da alcuni documenti, in carta semplice, che consentono di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 L. 184/1983. Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l'A.S.L. competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro "idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare".
Al momento del deposito della domanda , corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio, viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica.
Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi.
Il Tribunale per i minorenni di Milano, in particolare, ritiene opportuno far seguire all'indagine sociale un ulteriore colloquio con una équipe di esperti interna all'Ufficio, composta da due giudici onorari.
In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda.
L'équipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi sociali allegata agli atti, verificherà l'attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali elementi non "chiari" emersi negli incontri con gli operatori del territorio.
La pratica di adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono.
Settimanalmente è convocata una camera di consiglio per tale abbinamento. Il Presidente del collegio - composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo ed una donna - dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il casi di un determinato minore, dichiarato adottabile.
Vengono individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze del bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine.
Disegnato il profilo della coppia adottiva, il presidente incarica una équipe, formata dall'assistente sociale che segue il caso e da un giudice onorario, di scegliere tra i coniugi in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite.
Il Centro Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti ed inizia così la selezione.
Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli segnalati, l'équipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca l'équipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più sottoponendola ai coniugi nell'ambito di una visita domiciliare.
All'accettazione da parte dei coniugi segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato.
A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.
La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi locali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L'assistente sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.
Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/83).
L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie ed informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 28 L. 184/83), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione (art. 73 L. 184/83).