AGEVOLAZIONI
I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:
-
prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
-
tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.