D.P.R. 445/200 Disposizioni legislative in materia di documentazione
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che attesta una serie di fatti, stati e condizioni.
Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.
Con l'autocertificazione si possono attestare:
la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti civili e politici;
l'esistenza in vita;
la residenza;
lo stato di famiglia;
lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
la nascita del figlio;
il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
l'appartenenza a ordini professionali;
il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di vivere a carico di qualcuno;
tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
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Ufficio Servizi Demografici: Ceccarelli Massimo
Tel: 0721.970102
fax: 0721.970289
e-mail: anagrafe.san-giorgio@provincia.ps.it
Orario al pubblico: dal lunedì al sabato 9,00 - 13,00
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia".