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Dispersione in natura delle ceneri

La dispersione in natura delle ceneri è consentita solo se il defunto ha espresso in vita questa volontà per testamento pubblico o pubblicato o con l'iscrizione certificata ad una società riconosciuta per la cremazione ed è autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o, del luogo scelto per la dispersione.
L' Ufficiale di Stato Civile è inoltre competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio del comune, anche quando provenienti da altri comuni o dall'estero, o delle ceneri le cui urne siano già state affidate per la custodia personale o sepolte nel comune.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro dispersione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Senso Comunitario della Morte

Per i defunti per i quali sia stato autorizzata la dispersione delle ceneri, affinché non sia perduto il Senso Comunitario della Morte, é apposta, in uno spazio che verrà appositamente allestito all'interno del cimitero, una targa commemorativa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell'affidatario/incaricato della dispersione delle ceneri.

Chi può richiedere l'affidamento dell'urna per provvedere alla dispersione
Nel rispetto della volontà del defunto, può essere affidatario dell'urna qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà. In caso di indisponibilità/impossibilità della persona indicata, od in mancanza di una espressa indicazione da parte del defunto, la scelta sarà effettuata dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile o dagli aventi titolo.

Documentazione da presentare.

  • estratto del testamento in bollo, o iscrizione certificata dal Presidente di una SOCREM dalla quale risulti la volontà di dispersione delle proprie ceneri, espressa in vita dal defunto 
  • dichiarazione del richiedente resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle pubbliche amministrazioni, comprendente:
  1. l'accettazione degli obblighi previsti
  2. l'indicazione del luogo prescelto per la dispersione e le generalità della persona incaricata e la destinazione finale dell'urna vuota. 
  3. la documentazione dell'assolvimento degli obblighi previsti per Senso Comunitario della Morte o, nell'attesa che siano allestiti appositi spazi, l'assunzione del impegno e di tutti gli oneri derivanti 
  4. dichiarazione che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti. In caso di aree private, dovrà inoltre essere allegato il consenso alla dispersione reso dei proprietari
  • marca da bollo da € 14,62 e 0,52 € per diritti comunali da apporre sul provvedimento.

Luoghi di dispersione delle ceneri

Sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, la dispersione delle ceneri è consentita all'interno delle aree cimiteriali od in natura, negli spazi aperti ovvero:

  • in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi 
  • in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa 
  • nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva 
  • nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti 
  • nelle aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi 
  • in aree private all'aperto, previo consenso scritto del proprietario.

 

Comune di SAN GIORGIO DI PESARO
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